Rivalutazione delle pensioni: le novità per il 2020

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L’Inps ha descritto i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020 nella circolare n. 147/2019. A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio – dicembre 2017 ed il periodo gennaio – dicembre 2018, nella misura di + 1,1%, l’articolo 1 del decreto 15 novembre 2019, ha confermato in via definitiva nella misura dell’1,1%  l’aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2019.

L’ente previdenziale ha chiarito che, conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2019. Nel rammentare che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito, riportiamo i valori definitivi per l’anno 2019:  i trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi sono pari a 513,01 euro, e gli assegni vitalizi a 292,43 euro.

Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020

L’articolo 2 del decreto 15 novembre 2019 stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Riportano di seguito i valori provvisori del 2020: per i trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi l’importo è di 515,07 euro e per gli assegni vitalizi di 293,60 euro.

Le modalità di attribuzione della rivalutazione

Le modalità di rivalutazione per il 2020 sono disciplinate dall’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;   per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

nella misura del 97%per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

nella misura del 77%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

nella misura del 52%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; nella misura del 40%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

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