Rito Abbreviato, la Cassazione applica il maxi sconto di pena anche per i giudizi in corso!

Rito Abbreviato, la Cassazione applica il maxi sconto di pena anche per i giudizi in corso!

Rito abbreviato, le news dalla Cassazione. Sarà retroattivo il maxi-sconto di pena per chi sceglie il rito abbreviato. Il taglio della metà e non di un terzo della sanzione, in caso di contravvenzione, è stato deciso nell’ambito della legge di riforma del processo penale in vigore dallo scorso agosto e, per la Cassazione, che si è pronunciata pochi giorni fa con la sentenza n. 832 della Quarta sezione, si deve applicare anche ai procedimenti in corso. Per queste ragioni è stata annullata senza rinvio (perché è la Cassazione stessa a procedere alla rideterminazione della pena) la condanna inflitta a un uomo sanzionato per guida sotto assunzione di stupefacenti.

Il principio del favor rei che guida la successione di leggi penali nel tempo.

La Cassazione sottolinea come la norma in questione, l’articolo 442 del Codice di procedura penale che disciplina la decisione, pur essendo di natura processuale ha tuttavia effetti sostanziali. Sul punto la sentenza argomenta che “sebbene l’articolo 442 del Codice di procedura penale si inserisca nell’ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale, e preveda, in modo peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta dell’imputato successiva al reato, da un lato la diminuzione o sostituzione della pena è senz’altro un aspetto sostanziale“.

La regola fondamentale che presiede alla successione di leggi penali nel tempo, è il favor rei, con l’applicazione quindi della norma più favorevole. In questa prospettiva, allora, deve essere immediatamente applicata la nuova versione dell’articolo 442, quella modificata da pochi mesi dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenuto conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà quando si procede per una contravvenzione (lo sconto resta di un terzo quando si procede per un delitto). La Cassazione poi ha potuto procedere direttamente alla riduzione della pena, partendo dalla determinazione già raggiunta dal giudice di merito. Il calcolo non comporta, infatti, l’esercizio di margini di discrezionalità, ma semplicemente l’applicazione del nuovo e più vantaggioso, per l’imputato, criterio di determinazione della pena.

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