Riscatto ai fini pensionistici per il personale delle Forze armate

Pensioni d'invalidità e invalidità previdenziali 2018: l'analisi di Itinerari previdenziali

Con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018 l’Inps ha fornito le modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in vigore a far data dal 1° gennaio 1998, prevede espressamente che, per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo siano concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni. Il successivo comma 3, del citato articolo 5, stabilisce che il personale militare possa riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, “i periodi di servizio comunque prestato”.

L’articolo 7, comma 3, del decreto in argomento prevede, infine, che gli aumenti di servizio maturati entro la data del 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni e, in tal caso, non ulteriormente aumentabili dal 1° gennaio 1998, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 165/1997.

Istruzioni applicative della norma 

L’Ente previdenziale ha chiarito che le presenti istruzioni integrano le istruzioni già fornite all’ultimo capoverso del paragrafo 3.4 delle seguenti circolari Inpdap, nella parte in cui è stato precisato che “gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti di cinque anni sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per i periodi di servizio comunque prestato”: circolare n. 19 del 18/9/2009, relativa al personale dell’Esercito Italiano; circolare n. 20 del 18/9/2009, relativa al personale dell’Aeronautica Militare; circolare n. 21 del 18/9/2009, relativa al personale della Marina Militare; circolare n. 22 del 18/9/2009, relativa al personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Le  istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Gli ex militari transitati all’impiego civile non possono, pertanto, avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status. Il superstite avente diritto a pensione può presentare la domanda di riscatto entro i previsti novanta giorni dalla data di decesso del militare.

Modalità di presentazione della domanda di riscatto

La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica (cfr. la circolare n. 12 del 25 gennaio 2013), attraverso uno dei seguenti canali: WEB – tramite il servizio on-line dedicato, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’istituto; attraverso il Contact Center multicanale o servendosi di Patronati e intermediari dell’Istituto.

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