Riforma pensioni ed età pensionabile: tutte le ultime novità

Chi va in pensione nel 2021? Le varie modalità di pensionamento

Con il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 5 novembre 2019 per il 2021 vengono confermati i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici attualmente vigenti. L’adeguamento dei requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico all’incremento della speranza di vita (accertato dall’ISTAT) è stato originariamente introdotto dal comma 2 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009. Tale disposizione aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati.

Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti, con modalità tecniche demandate ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. Successivamente la normativa in questione è stata interessata, pur in un breve periodo temporale, da numerosi interventi (articolo 12, commi 12-bis – 12-quinquies, del D.L. 78/2010articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011articolo 24, commi 12-13, del D.L. 201/2011).

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all’incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021: il testo del decreto

Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 5 novembre 2019 sull’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all’incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2019. Si legge nel testo:”A  decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati.

Requisiti per la pensione anticipata

Per quanto concerne l’accesso al pensionamento anticipato, l’articolo 15 del D.L. 4/2019 ha confermato che, fino al 31 dicembre 2026, questo si raggiunge con il possesso di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (con un termine dilatorio di decorrenza, cosiddetta finestra, di 3 mesi).

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