Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali: rateizzazione degli oneri

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L’Inps ha fornito chiarimenti sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti,con particolare riferimento alla rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2020. I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2020, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla  circolare.

L’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, stabilisce  che il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

Aggiornamento delle tabelle 2019

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2020, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 30 del 15 febbraio 2019 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2019, pari allo 0,5%.

La circolare Inps n.30 del 21 febbraio 2020

Con la presente circolare Inps n.30 del 21 febbraio 2020 vengono fornite le istruzioni per il corretto uso delle tabelle in oggetto, la tabella I/2020, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,5% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità e la tabella II/2020, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,5%.

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