RC Auto: tutte ultime le novità previste dal Decreto Cura Italia!

RC Auto: tutte le novità del Decreto Cura Italia

Da qualche giorno il Decreto Cura Italia, il Decreto Legge n.18 del 17/03/2020, è diventato ufficiale. Analizziamo insieme le misure previste in fatto di RC auto di cui si è lungamente discusso negli ultimi giorni. Non ci sarà la tanto attesa sospensione del pagamento dei premi RC auto e moto, mentre sono previsti tempi più lunghi per il periodo di tolleranza della polizza e di intervento dei periti, cessazione delle garanzie aggiuntive, differenze se si rinnova con la medesima compagnia o se si sceglie di cambiarla.

I chiarimenti sulle disposizioni del DL Cura Italia relativi alle RC Auto

Gli esperti di Facile.it hanno fornito alcuni chiarimenti importanti a chi ha già sottoscritto, o deve sottoscrive una copertura Rc auto o moto. All’articolo 125 del DL Cura Italia si precisa che non sarà prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi Rc auto e moto. Si prevede, invece, che fino alla data del 31 luglio 2020, si allunga da 15 a 30 giorni il periodo “entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.” La nuova disposizione troverà applicazione in tutto il territorio nazionale. Si specifica, inoltre, che i 30 giorni sono validi per la sola copertura RC obbligatoria; se il premio non viene pagato, quindi, non sono valide le eventuali garanzie aggiuntive stipulate.

Le possibili alternative se si opta per il pagamento del premio dopo la scadenza ma entro 30 giorni

Se si opta per il pagamento del premio dopo la scadenza, ma comunque entro i 30 giorni previsti dal decreto si possono verificare due casi. Il cliente può rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia; in questo caso, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso. La nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria. Il cliente potrà decidere di sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa. Avendo il DL n.18 ha esteso i termini di “tolleranza” ma non modificato nelle sue altre componenti la legge in vigore. Eventuali sinistri che dovessero accadere nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, dovrebbero essere a carico della prima compagnia.

Con riferimento alle sole compagnie assicurative che non aderiscono al sistema di risarcimento diretto, in caso di sinistro in cui sia necessario l’intervento di un perito o di un medico legale, i tempi massimi affinché la compagnia formuli al danneggiato un’offerta di risarcimento si allungano da 60 a 120 in assenza di CID e da 30 a 90 in caso di presentazione del CID; in caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo passa da 90 a 150 giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore