Rc auto: il risarcimento del terzo trasportato dev’essere sempre garantito

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Nessuna clausola assicurativa può limitare il risarcimento del danno patito dal terzo trasportato. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11246, ha respinto il ricorso di Unipol Sai contro la decisione del 2019 della Corte d’Appello di L’Aquila che aveva condannato la compagnia a pagare 144.165 euro, a titolo di danno non patrimoniale, al terzo trasportato, che era anche il proprietario del veicolo, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi nel 2007 quando, nel corso del trasporto in ospedale, l’autovettura, secondo il ricorrente, per «incapacità alla guida» del conducente «sbandava uscendo di strada».

Come riporta il sito Il Gazzettino.it, nel 2015 in primo grado il Tribunale di Chieti aveva respinto la domanda dell’attore reputando inefficace la copertura assicurativa «per avere il danneggiato assicurato affidato consapevolmente la conduzione dell’autovettura a soggetto non idoneo alla guida», in quanto sprovvisto di patente. Invece, per il giudice di secondo grado, secondo il diritto europeo, ai fini risarcitori sussisteva prevalenza della qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato e, ai fini della copertura assicurativa, era «irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo».

Le clausole che limitano il risarcimento del terzo trasportato sono inefficaci!

Proposto ricorso da parte di Unipol la Cassazione l’ha respinto affermando che “la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sè, ad escludere l’operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell’incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo”.

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