Pensioni supplementari e supplementi di pensione, le ultime novità

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L’Inps ha fornito le indicazioni necessarie a definire il supplemento di pensione e la pensione supplementare nei casi di contribuzione versata in epoca successiva al pensionamento ed accreditata presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), la gestione ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni autonome dell’Istituto mediante il messaggio n. 4075 del 2 novembre 2018.

Supplemento di pensione e pensione supplementare: i chiarimenti dell’Inps.

Nel messaggio  n. 4075 del 2 novembre 2018, viene specificato che la contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata dall’iscritto in epoca successiva al pensionamento, conseguito in regime di convenzione a carico della gestione, tra le due sopra citate, che sia risultata competente alla concessione della prestazione, dà diritto, a richiesta dell’interessato, al supplemento di pensione che è posto a carico della gestione che ha concesso il trattamento principale, mentre la contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata in epoca successiva alle prestazioni pensionistiche liquidate sia a carico della gestione ex ENPALS sia a carico del FPLD, senza l’applicazione degli accordi in convenzione, ossia con il solo utilizzo della contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione, può dare origine al riconoscimento di supplementi di pensione a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale.

Nelle ipotesi di prestazioni liquidate a carico delle gestioni autonome Artigiani e Commercianti, in applicazione degli accordi vigenti in materia e sulla scorta delle istruzioni impartite dall’Istituto con il messaggio n. 36579/1994, riepilogate e precisate con il messaggio n. 14371/2007 (paragrafi 2 – casi B e C), la contribuzione ex ENPALS versata in epoca successiva al pensionamento a carico della gestione autonoma può dare diritto, previa richiesta del lavoratore alla gestione spettacolo e sport professionistico, alla concessione di una pensione supplementare secondo i requisiti statuiti dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Inps precisa, inoltre che l’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, prevede l’ipotesi di cumulabilità della contribuzione versata o accreditata presso la gestione autonoma dei CD/CM con la contribuzione di altre forme previdenziali di assicurazione obbligatoria. Tale norma consente, pertanto, la cumulabilità della contribuzione della gestione ex ENPALS con la contribuzione della gestione autonoma coltivatori diretti/mezzadri e coloni ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale.

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