Pensioni scuola: emendamenti alla legge di Bilancio 2019

Riforma pensioni: le proposte di Itinerari Previdenziali

L’Anief ha predisposto alcuni emendamenti alla Legge di Bilancio per quanto riguarda le pensioni del settore scolastico ed ha chiesto alle commissioni di competenza di inserirli nel testo del disegno di legge in esame al Senato. Il primo emendamento mira ad ottenere il salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali. Rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 20%. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza.

ART. 1 commi 138-146 (Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico) : Al Comma 138 dell’art. 1, aggiungere il seguente periodo: “Il fondo di cui al  comma precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui ai commi 226-232 della dell’art. 1 della presente legge, l’allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall’Istat e accertato dal Ministero dell’Economia e Finanze.”

 Gratuità riscatto laurea ai fini pensionistici per le giovani eccellenze

Analogamente a quanto normato ai commi 390- 401 sul bonus occupazionale per le giovani eccellenze, è necessario intervenire anche sulla maturazione del requisito contributivo per l’accesso al sistema pensionistico. La copertura finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

 All’articolo 1, comma 139, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “Sono a carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i contributi figurativi inerenti il diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e telematiche. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l’incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative””.

Esonero dalla riforma Fornero per il personale docente

Il carattere peculiare della professione docente rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra docenti e discenti con il personale insegnante più vecchio del mondo, necessita di un’apposita finestra che permette l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”. La copertura finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C624/16.

All’articolo 1, comma 139, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “Per il personale docente, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l’incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative”.

Estensione carattere gravoso a tutta la professione docente

Lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e bornout del dott. Lodolo D’Oria, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale dell’infanzia. La copertura finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

All’articolo 1, comma 139, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “All’allegato b) di cui all’articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l’incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative””.

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