Pensioni d’invalidità: pronunce della Cassazione e precisazioni dell’Inps

Pensioni d'invalidità ed accompagnamento: la giurisprudenza della Corte di Cassazione

L’Inps ha fornito chiarimenti sulle pensioni d’invalidità civile, cecità civile, sordità civile con riferimento alla Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di idoneità del certificato medico introduttivo, integrando quanto indicato nei messaggi n. 4818 del 16 luglio 2015 e n. 968 dell’8 marzo 2019, allo scopo di fornire ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e alla liquidazione della prestazione economica.

La Suprema Corte si è pronunciata sulla fattispecie di incompleta compilazione della domanda amministrativa, sia nel caso in cui nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, sia nel caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo,risolvendo in favore della proponibilità della domanda giudiziale.

Proponibilità della domanda di accertamento

L’Ente previdenziale ha chiarito che, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

Eccezione di improponibilità

“Pertanto, fermo restando l’onere di sollevare le diverse eccezioni che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità, il funzionario difensore dell’Istituto – nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo –  avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U“, ha precisato l’Inps, aggiungendo:”Nelle medesime fattispecie, i funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento dovranno dare seguito al decreto di omologa emesso dal giudice, provvedendo al pagamento della prestazione con le modalità di decorrenza indicate nel decreto medesimo”

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