Pensioni anticipate: il testo definitivo della misura di Opzione donna

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Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, contenente “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” è stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale. L’entrata in vigore del provvedimento è il  29/01/2019. Oltre al Reddito di cittadinanza e Quota 100, il decreto contiene altri interventi di carattere previdenziale, come la misura di Opzione donna. 

La misura per le pensioni anticipate al femminile è scaduta il 31 dicembre 2018, ma in virtù del legge 28 gennaio 2019, n. 4, potranno accedere al pensionamento in regime di Opzione donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Opzione donna

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta’ anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Opzione donna per il comparto scuola

Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

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