Pensioni anticipate: il monitoraggio delle domande per l’accesso a Quota 100 ed Opzione donna

Riforma pensioni: le proposte di Itinerari Previdenziali

L’Inps ha pubblicato la circolare n.11/ 2019 nella quale vengono fornite istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni  in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata secondo il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019. Il decreto reca disposizioni sulla misura di Quota 100, Opzione donna ed in materia di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214

L’articolo 28 del decreto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, stabilisce che l’Istituto provveda, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio delle domande di pensione presentate ai sensi degli articoli 14 (Quota 100), 15 (pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)  e 16 (Opzione donna) della norma in esame, inviando, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alla domande di pensione accolte.

Fondo per la revisione del sistema pensionistico

Il monitoraggio è effettuato tenendo conto del maggior onere derivante dall’anticipo di pensione rispetto alla maturazione del primo tra i requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche proiettando, dalla data di entrata in vigore della norma, l’anzianità contributiva posseduta alla data di accesso alla pensione.

Le misure previdenziali, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge in parola, trovano copertura nell’apposito Fondo istituito dall’articolo 1, comma 256, della citata legge n. 145/2018, denominato “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”, con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, 8.336 milioni di euro per l’anno 2020, 8.684 milioni di euro per l’anno 2021, 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 ed a 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Monitoraggio trimestrale dell’andamento di spesa

Il successivo comma 257 del citato articolo 1 prevede che “l’amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull’andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. L’accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui”.

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