Pensione, cambiano i beneficiari per la reversibilità

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Le più recenti sentenze di tribunali e Corte costituzionale hanno ampliato la platea di beneficiari della pensione di reversibilità, coinvolgendo una serie di persone precedentemente escluse dal sostegno pensionistico dedicato ai familiari superstiti di un pensionato o di un lavoratore deceduto. Come spiega il sito Quifinanza.it, non saranno più solo le mogli vedove a usufruire della pensione di reversibilità o indiretta.

Le ultime sentenze della Corte costituzionale e certe riforme hanno allargato il campo di applicazione, coinvolgendo una serie di soggetti precedentemente esclusi dal diritto a ricevere la reversibilità. In particolare la sentenza n. 88/2022 della Corte Costituzionale estende il diritto alla pensione di reversibilità dei nonni anche ai nipoti maggiorenni, orfani dei genitori e inabili al lavoro.

Ricordiamo che la pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari a una quota percentuale della pensione del defunto. La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato quindici anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data del decesso.

A chi spetta la pensione di reversibilità!

La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti. Ne hanno diritto: il coniuge o l’unito civilmente; il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; i figli minorenni alla data del decesso del dante causa; i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età; i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del ventunesimo anno di età; i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Oltre a ciò, la pensione di reversibilità spetta in assenza del coniuge e dei figli (o se pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione), ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.

Viene riconosciuta anche in assenza del coniuge, dei figli o del genitore (o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti) ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Il superstite è a carico del pensionato se sussistono le condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. I figli studenti hanno diritto anche se svolgono un lavoro dal quale deriva un piccolo reddito “annuo non superiore a un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa”.

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