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Pensione anticipata con Quota 100 e sostegno al reddito: la compatibilità

I rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito ed i trattamenti pensionistici anticipati. Il caso di Quota 100.

Autore: Antonella Viviano
19 Giugno 2019
- Categoria: News, Previdenza

Con la circolare INPS 12 giugno 2019, n. 88 l’Inps ha chiarito i rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, fornendo indicazioni sugli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento delle prestazioni stesse. Nel dettaglio, la circolare fa riferimento a: indennità di disoccupazione e pensione Quota 100; decadenza dall’indennità di mobilità ordinaria e in deroga.

Ed inoltre: prestazioni integrative della NASpIe della mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà, in caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione Quota 100, NASpI e pensione anticipata; NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per l’Opzione donna; NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione per i lavoratori precoci; NASpI e assegno ordinario di invalidità.

Pensione Quota 100

L’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha attribuito, in via sperimentale, ai soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione quota 100. Il citato decreto-legge prevede altresì il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Indennità di disoccupazione NASpI e pensione Quota 100

Il sistema introdotto dal decreto-legge n. 4/2019 rende necessario un suo raccordo, in particolare, con l’impianto normativo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L’articolo 11 del richiamato decreto legislativo, infatti, prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

Si è reso necessario, quindi, coniugare la citata disciplina, con particolare riguardo al riconoscimento e al mantenimento della NASpI, con l’innovato quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 4/2019.

In relazione a quanto precede, l’Inps chiarisce: le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione quota 100), non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D.lgs n. 22/2015.

Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione. In relazione alla richiamata disciplina delle decorrenze della prestazione pensionistica e al suo raccordo con la previsione di cui all’articolo 11 del D.lgs n. 22/2015, si precisa che, per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. L’applicazione di detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione Quota 100.

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Antonella Viviano

Antonella Viviano

Ha integrato gli studi universitari in matematica con competenze di carattere informatico. Coltiva da sempre la passione per la scrittura e per lettura con preferenze per la narrativa classica, la storia ed i libri gialli. Appassionata di arte, cucina, bricolage ed acquariologia.
Mail: a.viviano@diritto.news

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