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Home Politica ed Economia

Partita Iva dopo la flat tax: il passaggio a regime forfettario sarà possibile dai minimi?

Sarà possibile passare dai minimi al forfettario? Tutti i chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate. Modifiche importanti con la flat tax.

Autore: Mariella Marotta
25 Novembre 2018
- Categoria: News, Politica ed Economia
Partita Iva dopo la flat tax: il passaggio a regime forfettario sarà possibile dai minimi?

In merito alla partita Iva, ci saranno delle modifiche importanti nel corso del prossimo anno, con l’introduzione della flat tax. Una misura che di fatto estenderà il regime forfettario a tutte le partite Iva con redditi annui inferiori a 65.000 euro. Il regime forfettario è un regime agevolato che è seguito al regime dei minimi, comportando differenze significative.

Rispetto ai minimi, ad esempio, nel regime forfettario non è possibile scaricare le fatture in uscita, ma figura un forfait, per l’appunto, che esonera dalle tasse una determinata percentuale dei guadagni, variabile in base al tipo di attività (e codice ATECO) svolta.

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Partita Iva: dai minimi al forfettario, è possibile? Tutti i chiarimenti in arrivo dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con apposita risposta a interpello, ha chiarito un punto chiave relativo ai due regimi agevolati precedenti. E più precisamente sul passaggio da regime dei minimi a regime forfettario.

Da qui la risposta all’istanza di un lavoratore autonomo che aveva iniziato un’attività di consulenza amministrativa nel 2014 usufruendo del regime dei minimi. Tale lavoratore chiedeva dunque se fosse possibile aderire al regime forfettario per il periodo d’imposta 2018 e quindi fruire dell’aliquota agevolata al 5% riservata all’avvio di nuove attività, visto che non sono ancora passati i 5 anni previsti dalla norma di riferimento.
Partita Iva: minimi e forfettario, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 72, ha dunque chiarito facendo riferimento anche alla risoluzione n. 65/E del 23 luglio 2015, spiegando quanto segue. “Poiché fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi, coloro che sceglievano di rimanervi negli anni successivi non erano soggetti al vincolo di permanenza che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d’imposta diverso da quello naturale”.

Il chiarimento sta nel fatto che l’opzionalità del regime di vantaggio è entrata in vigore solo per quelli che hanno iniziato l’attività nel 2015.

Da qui la logica conclusione che, “non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l’istante può scegliere di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario”. Nel caso specifico l’istante, avente ovviamente i requisiti richiesti, potrà anche usufruire dell’aliquota al 5% trattandosi di una nuova attività e non essendo decorsi i 5 anni previsti.

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Mariella Marotta

Mariella Marotta

Laureanda in Studi Umanistici, indirizzo in Lettere Moderne, all’Università Federico II di Napoli, è appassionata di arte, letteratura, cinema, moda e da ex pugile, di sport.
Mail: [email protected]

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