Lavori usuranti: decorrenza della pensione in caso di presentazione dopo il termine fissato

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L’Inps ha fornito chiarimenti circa la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2019, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con il messaggio n. 1660 del 29 aprile 2019 l’Inps ha chiarito che la domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 67/2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2019 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo diverse scansioni temporali.

Presentazione delle domande

La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2011 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo n. 67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo “AP45” reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica”.

Decorrenza della pensione

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67/2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2019 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese, due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi,  tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

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