Responsabilità medica: le novità sulla responsabilità penale del medico che sbaglia!

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Responsabilità, le ultime news. La legge Gelli numero 24/2017, ha di recente introdotto delle modifiche molto importanti nel campo della responsabilità medica, modifiche che, tuttavia, non hanno tardato a creare delle divergenze interpretative anche decisamente rilevanti, a fronte delle quali la giurisprudenza è ancora alla ricerca di un punto di un appropriato punto di intesa.

La punibilità dell’errore sanitario.

A riprova di quanto detto sopra, basti pensare che, a meno di un anno dall’entrata in vigore della legge, sono già dovute intervenire le Sezioni Unite a fare chiarezza su un aspetto fondamentale della legge numero 24: l’introduzione dell’articolo 590-sexies nel codice penale e la contestuale abrogazione della previgente disciplina sulla responsabilità penale di cui alla legge cd. Balduzzi numero 189/2012. Su tale aspetto, e in particolare a proposito della punibilità dell’errore sanitario nel momento esecutivo, si è infatti creata sin da subito una sensibile difformità di vedute all’interno della quarta sezione penale della Corte di cassazione, che ha inciso sull’esatta determinazione dei confini di applicazione della nuova disciplina e dei profili del diritto intertemporale.

Difformità di interpretazione.

Infatti, mentre da un lato c’è un indirizzo che – nel tentativo di superare i dubbi di legittimità costituzionale posti dalla lettera della norma – dà della nuova disposizione una lettura troppo restrittiva, molto prossima all’impraticabilità, dall’altro c’è un indirizzo prono in maniera eccessiva rispetto alle intenzioni del legislatore della riforma ad essa sottese.  Diviene a questo punto decisiva la posizione espressa dalle Sezioni Unite nell’informazione provvisoria numero 31/2017, alla quale si rimanda.

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