Intercettazioni, tutte le novità della nuova riforma che avrà efficacia progressiva!

Appello sentenze di condanna da parte del pubblico ministero, le novità introdotte dalla riforma Orlando

Intercettazioni, le ultime news. La riforma delle intercettazioni, approvata dal consiglio dei ministri del 29 dicembre, entrerà in vigore per tappe successive sia per consentire agli uffici delle procure di organizzare l’archivio riservato, sia per dare modo agli operatori di gestire le tante novità. La riforma si propone come obiettivi: efficacia e riservatezza delle indagini penali, tutela della privacy dei soggetti estranei al processo, diritto di cronaca.

Le critiche alla riforma sulle intercettazioni.

Le soluzioni individuate hanno scontentato da un lato i magistrati (Anm), secondo i quali la riforma conferirebbe troppo potere alla polizia giudiziaria che dovrà fare la prima (e si teme l’unica vera) valutazione sulla rilevanza delle conversazioni intercettate; secondo gli avvocati (Ucpi) sarà pressoché impossibile garantire una piena difesa districandosi tra annotazioni sommarie e verbali di intercettazioni che non potranno essere copiati. Per quel che attiene all’entrata in vigore progressiva delle nuove norme, ad avere efficacia sin dall’entrata in vigore del decreto delegato che attua la legge 103 del 2017 (riforma del processo penale e dall’ordinamento penitenziario) sono infatti le sole norme che introducono il reato di diffusione di registrazioni e riprese fraudolente allo scopo di rovinare la reputazione e che “semplificano” i presupposti per richiedere l’autorizzazione a sottoporre a intercettazioni i pubblici ufficiali per reati contro la p.a. (corruzione, concussione ecc.).

L’introduzione del reato di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”.

Viene introdotto il reato di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa

I nuovi requisiti per l’ammissibilità delle intercettazioni.

Non saranno necessari i gravi indizi di reato e la indispensabilità della intercettazione ai fini della prova, ma basteranno i sufficienti indizi e la semplice necessarietà. Occorreranno invece 12 mesi affinché entri in vigore la norma che rende pubblicabile, contrariamente al divieto attualmente vigente, l’ordinanza cautelare. La pubblicabilità scaturisce dal nuovo regime di maggior rigore e cautela nella scelta del materiale intercettato inserito a sostegno del provvedimento cautelare, che sarà relativo ai “brani essenziali” delle intercettazioni rilevanti e utili a motivare la custodia in carcere. Il cuore della riforma, ossia la procedura di selezione a cura della polizia giudiziaria ai fini della prima trascrizione, deposito di tutto il materiale, acquisizione al fascicolo delle intercettazioni rilevanti e lo stralcio di quelle irrilevanti o contenenti dati sensibili, deposito nell’archivio riservato sotto la responsabilità del pm e la disciplina del Trojan di stato, entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla entrata in vigore della legge.

Intercettazioni rilevanti e non.

Il cuore della riforma sta in questo discrimine: nel fascicolo del processo finiranno solo le intercettazioni rilevanti ai fini della prova dei fatti e che riguardano le persone indagate. Le intercettazioni irrilevanti sono tali sia in ordine all’oggetto della conversazione, che dei soggetti coinvolti, che con riguardo ai dati sensibili (a meno che queste non siano necessarie per la prova dei fatti). La disciplina dispone il divieto di trascrizione anche sommaria di queste intercettazioni e dunque sarà la polizia giudiziaria a fare la prima cernita, pur dovendo informare il pm in caso di dubbio.Il pm comunque potrà recuperare con decreto motivato il materiale ritenuto rilevante. Al posto dell’udienza stralcio, la riforma prevede una procedura di deposito di tutto il materiale raccolto (trascrizioni delle intercettazioni rilevanti, annotazione sommaria di quelle irrilevanti, verbali con orario-luogo-dispositivo intercettato). Gli avvocati di parte avranno dieci giorni di tempo per esaminarlo, tenendo conto anche del fatto che il pm deve indicare quelle intercettazioni che secondo l’ipotesi dell’accusa saranno verosimilmente acquisite. Potranno a loro volta indicare quali ritengano debbano essere acquisite e quali invece no tra quelle indicate dal pm.

La disciplina del deposito degli atti riguardati le intercettazioni.

La nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con l’introduzione di una procedura in due fasi. Tale procedura prevede dapprima il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e solo successivamente l’acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale all’archivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Inoltre, il pubblico ministero viene individuato come garante della riservatezza della documentazione, poiché a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione.

Di conseguenza, viene ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero e, come previsto dalla delega, si prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d’intercettazione rilevante sia stato già utilizzato per l’emissione di un provvedimento cautelare. Si supera quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta “udienza stralcio”, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d’intercettazione era sin da subito incluso nel fascicolo delle indagini preliminari, anziché essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile.

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