Giustizia, le novità sull’approvazione della riforma del processo civile

Processo penale, le novità sul Disegno di Legge che lo riforma

Lo scorso giovedì 25 novembre, la Camera ha approvato in via definitiva la riforma del processo civile. I voti a favore a Montecitorio sono stati 364, contrari i 32 deputati di FdI e Alternativa, 7 gli astenuti. Vediamo insieme, attraverso il commento di tg24.sky.it, cosa prevede il testo e quali novità introdurrà nella Giustizia. La riforma punta a semplificare i procedimenti civili nelle forme e nei tempi, per fornire risposte più celeri ai cittadini e favorire l’attrazione degli investimenti stranieri.

Ridurre del 40% i tempi dei processi!

La struttura portante ruota intorno agli impegni assunti dal Governo con l’Europa nel Pnrr: l’obiettivo è arrivare a ridurre del 40% i tempi dei procedimenti. Dal tribunale della famiglia – con maggiori tutele per le vittime di violenza – alla semplificazione dei riti, con la valorizzazione di forme di giustizia alternativa: queste le principali novità introdotte con la riforma.

Rito unitario!

È stato istituito un rito unitario in luogo della frammentazione dei procedimenti in materia di famiglia, con valorizzazione delle tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime. Valorizzata anche la mediazione familiare e la figura del curatore speciale a tutela del minore quando vi sia il rischio di un pregiudizio per lo stesso.

Viene istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: tribunali circondariali e, quale organo centrale, un tribunale distrettuale. I tribunali per i minorenni non sono soppressi, ma trasformati in queste ultime nuove e centrali articolazioni, per valorizzare le loro specializzazioni. Il tribunale delle famiglie sarà supportato anche da un ufficio del processo, costituito da giudici onorari, le cui competenze saranno un valore aggiunto sia per le sedi circondariali che distrettuali.

Casi di violenza!

Tra gli obiettivi delle nuove norme, anche favorire la rapidità di provvedimenti a tutela della donna vittima di violenza e del minore, con novità inerenti l’iter per l’affido del bambino in case famiglia (opzione residuale), o quello sull'”ordine di protezione”, per allontanare il convivente violento. In casi di violenza – emersi nei procedimenti civili – il giudice fino ad ora non aveva strumenti di valutazione, ma demandava al giudice penale, con un inevitabile allungamento dei tempi e rischi per le vittime di violenza. Ora, invece, il giudice civile può raccordarsi con quello del penale, se trova, ad esempio nei casi di separazione, tracce di violenza e, a sua volta, la procura deve mettere a conoscenza del giudice civile, eventuali atti contro il coniuge violento.

Si rendono possibili al giudice civile dei primi accertamenti anche sommari, per verificare la violenza, e la possibilità di provvedimenti di protezione. Un principio di delega riguarda poi la tutela della donna in casi di inferiorità economica: qualora vi sia una parte debole economicamente, può chiedere al giudice che una parte dei redditi possa essere messa a sua disposizione.

Introdotti dei termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova. In questo modo alla prima udienza il giudice potrà imprimere alla causa il suo corso. Viene semplificata anche la fase decisoria (con la soppressione, ad esempio, dell’udienza di precisazione delle conclusioni) e stabilizzate alcune innovazioni telematiche introdotte durante l’emergenza Covid, quali le udienze a trattazione scritta e udienze da remoto.

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