Fatture elettroniche: i casi in cui le sanzioni non si applicano

Fatturazione elettronica 2019: critiche e primi disagi del servizio

Come noto, l’articolo 10 D.L. 119/2018 ha previsto, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, la disapplicazione delle sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva; la sanzione è inoltre ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’iva del periodo successivo.

Ma quali sono le sanzioni che in questo caso non trovano applicazione (o che trovano applicazione in misura ridotta)? Le sanzioni richiamate dalla disposizione di legge sono quelle di cui all’articolo 6 D.Lgs. 471/1997, le riportiamo di seguito.

Le sanzioni che non trovano applicazione o applicazione ridotta

Le sanzioni richiamate dalla disposizione di legge sono quelle di cui all’articolo 6 D.Lgs. 471/1997 sono le seguenti: sanzione dal novanta e il centoottanta per cento dell’imposta per chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili Iva, sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250 per il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, sempre che non provveda a regolarizzare l’operazione con le previste modalità.

Come sottolineato invece dall’Agenzia delle entrate nel corso dei recenti incontri con la stampa specializzata, la disposizione non influisce sui termini di detrazione (e sulle connesse misure sanzionatorie), essendo stato espressamente chiarito che la detrazione è subordinata al ricevimento della fattura in formato elettronico.

Tutto quanto premesso, non può essere però ignorato che i contribuenti sono soggetti a diversi termini di effettuazione della liquidazione periodica Iva, potendo a tal proposito banalmente distinguere i contribuenti mensili dai contribuenti trimestrali.

Orbene, si proponga un esempio. Ipotizziamo che un contribuente trimestrale abbia effettuato un’operazione il 2 gennaio 2019; potrà emettere fattura entro il 16 maggio 2019 senza dover pagare alcuna sanzione. L’emissione entro il successivo termine di liquidazione dell’Iva comporterebbe l’applicazione di una sanzione ridotta (quindi entro il 16 agosto 2019).

Passiamo ora ad analizzare la posizione del cliente. Se il cessionario/committente non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione deve regolarizzarla, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni da riportare in fattura.

Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30.04.2018, “la trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente”. Pertanto, a fronte di un’operazione risalente al 2 gennaio il fornitore, non avendo ricevuta fattura entro il 2 maggio dovrebbe, entro i trenta giorni successivi, regolarizzare il documento.

Come chiarito infatti dalla risoluzione n. 530121/1992 l’obbligo di regolarizzazione in capo al cessionario/committente scatta se la fattura non viene emessa entro il termine di quattro mesi, ed è quindi irrilevante l’eventuale fattura ricevuta successivamente (“l’emissione (anche tardiva) della fattura da parte del cedente nulla ha a che vedere con l’infrazione commessa dall’acquirente che non ha regolarizzato l’operazione lasciando trascorrere il lungo termine di cinque mesi messogli a disposizione del legislatore”).

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