Economia: stop al pagamento dello stipendio in contanti!

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Gli stipendi dal 1 luglio non si potranno pagare più in contanti oltre ad una serie di iniziative per limitarne l’uso. La legge di Bilancio approvata fissa un cronoprogramma ben preciso tra tempistiche e modalità di attuazione delle norme. Di fatto sono concessi sei mesi di tempo per prendere confidenza con novità. Non ci sono differenze tra piccole e grandi imprese poiché le regole valgono per tutti, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti e sia per quelli autonomi ovvero i collaboratori della società.

Banditi i contanti per pagamenti di stipendio. Cosa accadrà dal primo luglio.

Addio contante per lo stipendio. E’ partito il conto alla rovescia per datori di lavoro o committenti che, dal primo luglio, non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

E’ quanto stabilisce il comma 911 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio (27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo, si legge nel comma 913, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Dal prossimo 1° luglio, quindi, ogni datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione, ed ogni ogni anticipo della retribuzione, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: o attraverso bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; oppure tramite strumenti di pagamento elettronico; oppure ancora con pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Infine è possibile corrispondere la retribuzione attraverso l’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento – ricorda la legge – s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

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