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Home Diritto

Concetto di libertà presente nella Carta Costituzionale verrà attualizzato, parola alla Consulta

Autore: Mariella Marotta
27 Febbraio 2018
- Categoria: Diritto

Si ridefinisce, anzi si approfondisce il concetto di libertà della Carta. In seguito alla decisione della Corte d’Assise di Milano sul caso Cappato-Dj Fabo il concetto di libertà presente nella Carta Costituzionale approda dinanzi alla Consulta per essere attualizzato.

La vicenda Cappato-Dj Fabo e l’attualizzazione del concetto di libertà.

L’esponente dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato portò con l’auto in Svizzera Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, che in seguito a un incidente stradale era rimasto tetraplegico, affetto da cecità bilaterale permanente e non autonomo nella respirazione e nell’alimentazione. Il trasporto avvenne presso una struttura svizzera dove fu praticata l’assistenza al suicidio, consentita dalla legge dei cantoni.

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Cappato fu tratto a giudizio dinanzi Corte d’Assise di Milano per istigazione al suicidio. Secondo l’art. 580 c.p. “chiunque determina altri o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni”. Ma durante il processo è stato accertato che l’imputato non indirizzò o condizionò la decisione di Fabiano di procedere in Svizzera al proprio suicidio. Anche durante il soggiorno in Svizzera, Cappato verificò fino all’ultimo che Antoniani non volesse desistere dal progetto di suicidio, assicurandogli che se avesse cambiato idea lo avrebbe riaccompagnato in Italia. Cappato dunque deve essere assolto in quanto non sussiste il fatto.

Cappato sarebbe stato condannato se la Corte non avesse proceduto con l’interpretazione dell’art. 580 c.p. con la legge n. 219-2017, secondo la quale  “il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale” (art. 1.6), deve “astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati” (art. 2.2) e assicurare “dignità nella fase finale della vita” (così nella rubrica dell’art. 2).

Secondo la Corte milanese il diritto a decidere di “lasciarsi morire”  è chiaro riconoscimento dei principi stabiliti dagli art. 2 e 13 della Costituzione, in forza dei quali la libertà di ogni persona a disporre della propria vita non può essere limitata per fini eteronomi.

Non è facile prevedere come deciderà la Corte costituzionale. Molto dipenderà da come essa attualizzerà il concetto di libertà presente nella Costituzione. Gli autori della costituzione infatti non si occuparono della libertà di disporre della vita. Inoltre, occorre tenere presente che le regole stabilite nella legge n. 219-2017 hanno carattere eccezionale e legittimano l’agevolazione al suicidio da parte del medico mediante omissione, mentre, nel caso in giudizio, l’agevolazione al suicidio avvenne mediante un’azione da parte di una persona che non è medico.

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Mariella Marotta

Mariella Marotta

Laureanda in Studi Umanistici, indirizzo in Lettere Moderne, all’Università Federico II di Napoli, è appassionata di arte, letteratura, cinema, moda e da ex pugile, di sport.
Mail: m.maro[email protected]

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