Cartelle esattoriali e dilazioni di pagamento, le ultime pronunce della Cassazione!

Cartelle esattoriali e dilazioni di pagamento, le ultime pronunce della Cassazione!

Cartelle esattoriali, le news dalla Cassazione. Per quali cartelle di pagamento è possibile la rateizzazione viene chiarito in un modo puntale dalla sentenza n. 440/18 dell’11 gennaio 2018 della Cassazione. La Suprema Corte ha sottolineato che l’Agenzia Entrate-Riscossione non è sempre tenuta a rateizzare il debito fiscale. L’Agenzia Entrate-Riscossione è tenuta a rateizzare il debito fiscale solo per i debiti che il contribuente ha nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti di previdenza (come ad esempio Agenzia delle Entrate, Inps, Dogane, ecc.), delle agenzie istituite dallo StatoPrefettura e le autorità amministrative indipendenti.

L’obbligo di motivare le ragioni del diniego alla richiesta di rateazione.

Per gli altri importi iscritti a ruolo l’ente creditore può disporre diversamente e vietare all’esattore di concedere dilazioni. L’Agenzia Entrate-Riscossione ha il solo obbligo di motivare le ragioni del diniego alla richiesta di rateazione e far conoscere al contribuente il motivo del rigetto della sua istanza. Come ad esempio, il caso dei debiti con i Comuni e le Regioni e, quindi, delle cartelle per il bollo auto, la Tari, la Tasi, l’Imu, le multe stradali. In queste ipotesi non è diritto del contribuente ottenere un piano di pagamento dilazionato poiché le amministrazioni locali possono negare all’Agente per la Riscossione la facoltà di concedere dilazioni ed avocare a sé questa possibilità. In tal caso il contribuente deve rivolgersi direttamente al Comune o alla Regione presentando l’istanza prima che il debito venga passato all’esattore.

Richiesta per debiti fino a 60.000 euro e per quelli superiori.

È possibile, da parte del contribuenti, per debiti fino a 60 mila eurorichiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (da compilare anche on-line), senza aggiungere nessuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Si può scegliere tra rate costanti o rate crescenti. Invece, per debiti superiori a 60.000 euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda e allegando la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Se non si è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, si può ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.

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