Bonus bebè: le novità per l’anno 2019

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Con la circolare n. 85 del 7 giugno 2019, l’Inps ha recepito le novità normative sull’assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Tale articolo ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. bonus bebè è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

Il quadro normativo

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato istituito per un periodo di tre anni l’assegno di natalità a favore dei nati o adottati nel triennio 2015 – 2017; con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, il predetto assegno è stato riconosciuto anche per i nati o adottati nel 2018, ma soltanto per la durata di un anno; infine, l’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Allegato n. 1), ha esteso l’assegno ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, prevedendo anche una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.

L’articolo 23-quater, comma 2, ha fissato i limiti di spesa, pari a 204 milioni di euro per il 2019 ed a 240 milioni di euro per il 2020. Dal 1° gennaio 2019 l’assegno di natalità trova, dunque, la propria disciplina in tre distinte fonti legislative: il D.L. n. 119/2018, relativo agli eventi verificatisi e che si verificheranno nel corso del 2019, la L. n. 205/2017, relativa agli eventi che si sono verificati nel corso del 2018 e la L. n. 190/2014, istitutiva dell’assegno di natalità, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede (a differenza del D.L. n. 119/2018 e della L. n. 205/2017) un assegno di durata massima triennale.

Principi di applicazione della normativa

Nello specifico, trovano applicazione i seguenti comuni principi: corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS e obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze ed ora anche al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa (tale monitoraggio è peraltro previsto anche dall’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017); status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria; in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016); residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore; importo dell’assegno da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE rispettivamente non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui (salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dal D.L. n. 119/2018); termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento) e decorrenza della prestazione dalla data dell’evento se la domanda è tempestiva; in caso di domanda tardiva la prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda; pagamento mensile dell’assegno; normative collegate (ad esempio, disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).

L’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (L. n. 184/1983) disposto nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo.

 

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