Regime forfettario 2019, ecco come funziona l’imposta al 15% per le partite Iva!

Regime forfettario 2019, ecco le nuove regole per le partita Iva!

Nella Legge di Bilancio è contentuta anche la partita Iva con regime forfettario al 15% per chi abbia percepito compensi fino a un massimo di 65.000 euro durante l’anno precedente. Scopriamo nel dettaglio come funziona e i requisiti per accedervi.

Ecco come funziona e i requisiti per accedere all’imposta al 15% per le partite Iva!

Come viene riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, “possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate”.

Il regime forfettario, prevede la tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti e la tassazione sostitutiva al 15% negli altri casi. L’imposta del 15% (o del 5%) sostituisce Irpef, Irap e addizionali. Coloro che aderiscono al forfettario beneficiano dell’esenzione dall’Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, fatturazione elettronica…), dagli studi di settore (ora Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale) e dalla tenuta delle scritture contabili. Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all’ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile.

I nuovi requisiti per l’accesso al regime forfettario, sono lo svolgimento di attività artistica, di impresa e di lavoro autonomo e professionale svolta in forma individuale (non sono quindi ammesse al regime forfettario le società e gli altri soggetti collettivi); limite di ricavi non superiore ad euro 65.000,00; divieto di svolgimento in prevalenza dell’attività nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti o, comunque, di un soggetto ad esso riconducibile; divieto di partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari; divieto di controllo, direttamente o indirettamente, di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in forfait.

Inoltre, per far sì che una fattura sia “letta” come espressione del regime forfettario, deve contenere, sul fondo del documento, una dicitura che indica i seguenti riferimenti normativi: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.

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