Pensioni, la bozza del decreto: ecco come funzionerà quota 100!

Pensioni, la bozza del decreto: ecco come funzionerà quota 100!

Il decreto contenente i due provveddimenti principali dell’esecutivo gialloverde potrebbe arrivare nei prossimi giorni, in quanto la bozza contenente Reddito di cittadinanza e Quota 100 è già pronto. Come viene confermato nella bozza dal primo aprile decorreranno le pensioni di chi sceglierà di lasciare il lavoro con 62 anni d’età e 38 di contributi. La nuova forma di pensionamento anticipato, ovvero quota 100, viene introdotta «in via sperimentale, per il triennio 2019-2021» come precisato nell’articolo 14 del decreto.

Quota 100, la bozza del decreto: ecco come funziona

In merito al requisito relativo all’età anagrafica viene spiegato che sarà “successivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita“. Per maturare il diritto all’accesso sarà possibile, come riportato nella bozza, cumulare gli eventuali contributi maturati in altre gestioni anche se quota 100 “non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Un limite questo cui fanno eccezione quei redditi da lavoro autonomo “occasionale” per un massimo di 5mila euro lordi annui e valido fino “alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia”. Il lavoratore, dovrà valutare che andando in pensione prima rispetto ai normali requisiti, prenderà un assegno più leggero perché avrà versato meno contributi. Secondo le stime del governo, la platea di lavoratori che nel 2019 potrebbe accedere a «quota 100» è di circa 315 mila, di cui 130 mila dipendenti pubblici.

In relazione alle finestre di uscita di quota 100: la prima finestra per i privati per andare in pensione è aprile 2019 mentre la prima per i pubblici è luglio 2019. Nel primo caso devono aver maturato i requisiti di 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2018 (con una decorrenza di 3 mesi), mentre nel secondo caso la decorrenza è fissata a sei mesi. Sempre per i lavoratori pubblici è previsto un preavviso alle amministrazioni di almeno sei mesi. Come si legge ancora nella bozza del decreto che l’accesso alla pensione anticipata è consentita “se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. In questo caso il diritto alla decorrenza delle pensione una volta maturati i requisiti è trimestrale”.

Per favorire il «ricambio generazionale» tra lavoratori anziani e giovani, è previsto che Fondi di solidarietà bilaterali costituiti da imprese e sindacati possano erogare un «assegno straordinario» ai lavoratori che raggiungano i requisiti per «quota 100» «nei successivi tre anni». Dunque, a partire dall’età di 59 anni con 35 di contributi. L’assegno di accompagnamento alla pensione potrà scattare solo in seguito ad accordi sindacali a livello aziendale o territoriale che prevedano «il numero di lavoratori da assumere in sostituzione» di quelli che lasceranno in anticipo il posto.

Esso potrà inoltre essere erogato solo se l’azienda interessata avrà versato «agli stessi Fondi la relativa provvista finanziaria» necessaria al pagamento dei lavoratori in uscita. L’impresa, che dovrà farsi carico anche di continuare a versare i contributi previdenziali fino alla pensione di vecchiaia o anticipata, potrà però dedurre dal reddito gli oneri sostenuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore