Mancata contabilità, l’ultima pronuncia della Cassazione: non si configura l’ipotesi di reato

Mancata contabilità, l'ultima pronuncia della Cassazione: non si configura l'ipotesi di reato

Mancata contabilità, secondo la Cassazione non è reato. L’articolo 2214 del Codice civile stabilisce l’obbligatorietà delle scritture contabili: gli imprenditori commerciali, infatti, sono obbligati a tenere delle scritture obbligatorie: si tratta del libro giornale, una sorta di “diario” in cui vengono annotate tutte le operazioni contabili giorno per giorno, il libro degli inventari, che va redatto all’inizio dell’attività e poi ogni anno, dove va indicato l’elenco delle attività e delle passività. L’imprenditore deve poi tenere le scritture contabili richieste e deve tenere le lettere, i telegrammi e le fatture ricevute, e le copie di quelle spedite. La mancata tenuta della contabilità, secondo una recente pronuncia della Corte di cassazione, non è reato. Non si configura, infatti, secondo la sentenza n. 1441 del 15 gennaio 2018 della Corte di cassazione, nessuna responsabilità penale ma solamente amministrativa.

Mancata contabilità, il caso di un imprenditore pugliese.

Per la Corte di cassazione configura un reato penale solo la fattispecie dell’occultamento o della distruzione delle scritture contabili obbligatorie. La Corte si espressa sulla vicenda di un imprenditore pugliese che è stato accusato di non aver intralciato la ricostruzione della contabilità necessaria a determinare il volume d’affari, non mettendo a disposizione la contabilità. Sia in primo che in secondo grado l’imprenditore è stato condannato per occultamento delle scritture contabili, ma la cassazione afferma che non si può configurare il reato di occultamento delle scritture contabili in quanto i documenti non erano mai stati istituiti. L’imprenditore, dunque, non potrà essere condannato per reati penali, ma gli potrà essere inflitta solo una sanzione amministrativa.

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