Diritto.news
No Result
View All Result
  • Area Riservata
  • Chi siamo
  • Redazione
  • Contatti
  • Home
  • Diritto
  • Diritto Penale
  • Politica ed Economia
  • Fisco e tributi
  • Giustizia
  • Lavoro e concorsi
  • Previdenza
  • Scuola
  • News
  • Home
  • Diritto
  • Diritto Penale
  • Politica ed Economia
  • Fisco e tributi
  • Giustizia
  • Lavoro e concorsi
  • Previdenza
  • Scuola
  • News
No Result
View All Result
Diritto.news
No Result
View All Result
Home Previdenza

Trattenute e conguagli sulle pensioni di febbraio 2020: i chiarimenti dell’Inps

L'Inps ha fornito chiarimenti sulle trattenute fiscali ed i conguagli applicati alle pensioni del mese di febbraio 2020. L'importo può essere controllato sul cedolino della pensione disponibile online.

Autore: Antonella Viviano
4 Febbraio 2020
- Categoria: News, Previdenza
Cumulo gratuito per i professionisti: le ragioni della mancata attivazione

L’Inps ha fornito chiarimenti sull’importo delle pensioni del mese di febbraio 2020, specificando le trattenute fiscali applicate ed i conguagli dovuti a seguito di errati conteggi sulle pensioni di gennaio. Nel mese di febbraio le pensioni di importo elevato continuano a subire le trattenute stabilite ed è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo di quanto trattenuto nel corso dell’anno 2019.

Nei casi in cui la trattenuta effettuata nel 2019 sia risultata superiore al dovuto, sarà posto in pagamento l’importo a credito del pensionato. Nei casi in cui la trattenuta effettuata nel 2019 sia stata inferiore al dovuto, verrà applicata la prima trattenuta del recupero che verrà effettuato complessivamente in 3 rate. L’Inps ha precisato che Il rimborso fiscale riferito al recupero dell’importo a debito sarà conguagliato con il cedolino di marzo 2020, in sede di consuntivazione fiscale.

Ti potrebbe interessare anche:

Reddito di Cittadinanza, le date della ricarica di gennaio 2021!

Il nuovo decreto del 16 gennaio: tutte le novità e le misure introdotte

Coronavirus, da domenica la nuova ripartizione in zone!

Conguagli sulla pensione di febbraio 2020

Nella pensione di febbraio vengono restituite le somme erroneamente trattenute ai pensionati a gennaio 2020, riferite al 2019. L’Ente previdenziale ha precisato che si tratta dei casi in cui la quota di pensione relativa all’incremento derivante dall’applicazione della sentenza 70/2015 e perequata tempo per tempo, è stata defalcata dall’importo lordo da gennaio a dicembre 2019. Conseguentemente era stato calcolato il debito per il 2019 e l’importo mensile lordo della pensione a gennaio 2020, era risultato inferiore a quello dovuto.

Trattenute fiscali sulla pensione di febbraio 2020

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali. Dall’importo delle pensioni di febbraio 2020 oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2019. Proseguono, inoltre, le trattenute fiscali, sempre relative al 2019, nel caso in cui l’IRPEF mensile del 2019 sia stata pagata in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua. Tale recupero viene effettuato in 2 rate a decorrere dal mese di gennaio e si conclude con la mensilità di febbraio 2020.

Nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). L’Inps ha precisato che le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2020.

Pensioni delle gestioni pubbliche

È stato avviato il recupero mensile sulle pensioni delle gestioni pubbliche ai quali titolari è stato notificato il debito, a seguito della verifica delle prestazioni collegate al reddito che erano state anticipate nel 2017 in via provvisoria, ad esempio: assegno al nucleo familiare, somma aggiuntiva, pensioni ai superstiti soggette a riduzione per limiti di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995.

Antonella Viviano

Antonella Viviano

Ha integrato gli studi universitari in matematica con competenze di carattere informatico. Coltiva da sempre la passione per la scrittura e per lettura con preferenze per la narrativa classica, la storia ed i libri gialli. Appassionata di arte, cucina, bricolage ed acquariologia.
Mail: [email protected]

Diritto.news

Via Albona, 81 - 00177 Roma (RM) - Italia
Mail: [email protected]

Categorie:

  • Diritto
  • Diritto Amministrativo
  • Diritto Civile
  • Diritto dell’Unione Europea
  • Diritto Penale
  • Diritto Processuale Civile
  • Diritto Processuale Penale
  • Fisco e tributi
  • Giustizia
  • Lavoro e concorsi
  • News
  • Politica ed Economia
  • Previdenza
  • Scuola

Le foto presenti su Diritto.news sono state in larga parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione, all’indirizzo mail: [email protected], che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.

  • Home
  • Redazione
  • Chi siamo
  • Contatti
  • Privacy e Cookies Policy

Copyright © Diritto.news - Tutti i diritti riservati

No Result
View All Result
  • Home
  • Categorie
    • Diritto
    • Diritto Amministrativo
    • Diritto Civile
    • Diritto del Condominio
    • Diritto dell’Unione Europea
    • Diritto Penale
    • Diritto Processuale Civile
    • Diritto Processuale Penale
    • Esame di avvocato
    • Fisco e tributi
    • Giustizia
    • Lavoro e concorsi
    • News
    • Previdenza
    • Politica ed Economia
    • Scuola
  • Chi siamo
  • Redazione
  • Contatti
  • Privacy e Cookies Policy

Copyright © Diritto.news - Tutti i diritti riservati

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner, acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Maggiori informazioni.