Taglio alle pensioni superiori a 100.000 euro: tutti i dettagli

Pensioni 2018: le nuove criticità per l'Ape volontario

La legge di bilancio 2019 prevede la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, delle pensioni di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi l’anno. Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 l’Inps ha fornito le istruzioni applicative per la determinazione della riduzione e le relative istruzioni contabili. Sono escluse dalle disposizioni in oggetto: le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

I trattamenti pensionistici interessati saranno ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali: 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro; 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro; 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro; 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro; 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Modalità di applicazione della riduzione dei trattamenti  pensionistici

L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva. In ogni caso, il comma 267 dell’articolo 1 della legge n. 145/ 2018 stabilisce, infine, che per effetto dell’applicazione dei commi 261 e 263 del medesimo articolo, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

Un esempio concreto

A titolo esemplificativo si consideri il seguente caso: un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a € 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a € 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a € 20.000. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000. Per la quota di importo compresa tra € 100.000,01 e € 130.000,00 si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a € 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra € 130.000,001 e € 140.000 si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a € 2.499,99.

L’importo di riduzione è pari a € 6.999,98 e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva.  Pertanto il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di € 3.499,99 ed il trattamento pensionistico a carico della CTPS di € 2.499,99. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a € 1.000,00.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore