Sgravi assunzioni 2018: con la circolare n. 40 del 2 marzo dell’INPS, le istruzioni per beneficiarne

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Sgravi assunzioni 2018: pubblicata dall’Inps la circolare n. 40 del 2 marzo 2018 sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In questa circolare l’Inps illustra quali sono le condizioni per cui si possa avere il diritto all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e fornisce le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva. Si potrà fruire dell’agevolazione mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018.

A chi spetta l’agevolazione e importo del bonus.

L’esonero spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso datore o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni.

L’importo dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

L’agevolazione può essere inoltre riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.

Un caso diverso è quello che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Infatti per questo tipo di assunzioni l’esonero è elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

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