Sequestro conservativo dell’immobile destinato al disabile, l’ultima pronuncia della Cassazione

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Sequestro conservativo sull’immobile destinato al disabile, le ultime news dalla Cassazione. Con la sentenza del 17 gennaio 2018 della Sezione V, la Cassazione ha statuito che il tribunale del riesame non può considerare legittimo il sequestro conservativo su un bene oggetto di un atto di destinazione in favore di una persona affetta da grave disabilità, accogliendo così la tesi della ricorrente condannata in primo grado per bancarotta fraudolenta, che contestava la possibilità di sottoporre alla misura un immobile destinato alla figlia che aveva un riscontrato grado di disabilità dell’80 per cento.

La decisione del Tribunale del Riesame.

Il Tribunale, pur ammettendo che il sequestro ottenuto dalla curatela non era opponibile al beneficiario dell’atto di destinazione (articolo 2645-ter del Codice di procedura penale) perché la trascrizione era avvenuta prima della concessione della misura, considerava legittimo l’interesse della curatela a mantenere il sequestro. Secondo il giudice del riesame, infatti, si trattava di una “prenotazione cronologica” giustificata da un’esigenza di garanzia rispetto ad un credito riconosciuto, nell’eventualità che la ricorrente rientrata in possesso del bene decidesse di alienarlo.

Per la ricorrente il tribunale aveva trascurato lo stretto legame tra sequestro conservativo e pignoramento, che è il primo atto della procedura esecutiva. Ad avviso della difesa dal momento che finché permane il vincolo di destinazione sul bene, questo non può essere pignorato, di conseguenza non è neppure sequestrabile.

La Cassazione annulla l’ordinanza del Tribunale del Riesame.

Per la Suprema corte la censura è fondata. Il ragionamento del giudice del riesame svilisce la natura del sequestro conservativo di “pignoramento anticipato” ed elude la questione della pignorabilità dell’immobile oggetto della misura prevista dall’articolo 316 del codice di procedura penaleLa Cassazione annulla dunque l’ordinanza impugnata, respingendo però il secondo motivo del ricorso, sbagliando il ricorrente a sostenere l’impignorabilità in termini assoluti di un immobile sottoposto al vincolo di destinazione, in base all’articolo 2645-ter del codice di rito penale.

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