Rottamazione delle cartelle esattoriali 3.0!

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Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha rinnovato la definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione ter), istituto già introdotto dall’articolo 6 D.L. 193/2016.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto, i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i debiti afferenti ai ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27 D.Lgs. 46/1999.

La presentazione dell’istanza.

A tal fine, il contribuente deve presentare apposita istanza entro il 30.04.2019, nelle modalità e mediante la modulistica aggiornata predisposta dall’Agente della riscossione, scegliendo se effettuare il pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; o in massimo dieci rate consecutive e di pari importo e per un massimo di 5 anni (in particolare, sono previste due rate semestrali che scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno);
e dichiarando di voler rinunciare ai giudizi pendenti relativi a detti carichi.

Tasso di interesse annuo agevolato!

Nell’ipotesi in cui il contribuente opti per il pagamento rateale, potrà beneficiare di un tasso di interesse annuo del 2%, più basso rispetto al precedente 4,5%. Inoltre, non trova applicazione l’articolo 19, comma 3, D.P.R. 602/1973 e, in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, il soggetto decade dalla rottamazione, i versamenti a titolo di acconto restano acquisiti e la riscossione coattiva dei carichi riprende il suo corso.

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