Rottamazione cartelle, prorogata al 7 dicembre 2018 la scadenza per i pagamenti

Fisco, rottamazione cartelle: scadenza ultima rata 1 ottobre 2018

Coloro che hanno aderito alla “rottamazione bis“, ma non sono riusciti a saldare le prime tre rate scadute a luglio, settembre e ottobre, potranno regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Coloro che si metteranno in regola con i pagamenti riceveranno automaticamente tutti i benefici della Rottamazione Ter prevista dal Decreto Fiscale 2019.

La rottamazione-ter è di fatto una definizione agevolata più favorevole: il debitore potrà pagare le somme dovute in unica soluzione oppure in maniera dilazionata in cinque anni, beneficiando di un pagamento in 10 rate da versare nell’arco di 5 anni consecutivi. Dal 2019, quindi, le scadenze delle rate saranno il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. E dal primo agosto 2019 verrà calcolato anche un tasso di interesse pari allo 0,3%.

Ecco cosa cambia con la rottamazione Bis e Ter.

L’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 a stabilire che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre. È stato un emendamento al Decreto Milleproroghe ad aver prorogato il termine entro il quale coloro che hanno aderito alla precedente rottamazione potranno pagare le rate delle cartelle: le rate in scadenza a settembre, ottobre e novembre 2018 sono di fatto slittate al 7 dicembre 2018, posticipando, invece, a maggio 2019 la rata in scadenza a febbraio 2019. Successivamente, il decreto fiscale n. 119/2018, ha consentito a coloro che regolarizzano la propria posizione entro i termini prorogati di essere ammessi alla rottamazione-ter delle cartelle.

Per mettersi in regola con i pagamenti delle rate di luglio, settembre e ottobre, si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” inviata nelle scorse settimane dall’Agenzia delle Entrate. Una copia della comunicazione è disponibile anche sul sito dell’ Agenzia delle Entrate Riscossione.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore