La legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30-12-2019. Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 1°gennaio 2020. Il testo contiene alcune novità sulla rivalutazione delle pensioni per il triennio 2020-2022.
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps. Per gli importi superiori è riconosciuta secondo un criterio stabilito da scaglioni.
Rivalutazione delle pensioni per trattamenti superiori a quattro volte il minimo Inps
Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è riconosciuta con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti: nella misura del 77 % per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 52 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 47 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps, nella nella misura del 45 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo Inps. l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo Inps.
Rivalutazione delle pensioni nel 2022
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo Inps; nella misura del 90 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo Inps; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.