Riscatto della laurea ai fini previdenziali, le ultime novità

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Le ultime novità sul riscatto della laura ai fini pensionistici sono contenute nella circolare Inps n. 36 del 5 marzo 2019 con la quale l’Ente ha fornito indicazioni per l’applicazione del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, introdotto dall’articolo 20, comma 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, entrato in vigore il 29 gennaio 2019.

Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge in oggetto ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età

La norma introduce un diverso sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo. In questa ipotesi, l’onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Riscatto iniziato e metodologie alternative

L’Inps ha precisato che non è ammesso che il riscatto determinato e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base a modalità alternative; ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dello stesso.

Nello specifico: se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;  se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo; se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Per tutti gli altri aspetti restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuati. L’Istituto ha precisato che con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

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