Rilascio della Certificazione Unica 2019: tutte le novità

Pensioni d'accompagnamento, le ultime novità

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2019 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2019. L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto annualmente a rilasciare la Certificazione Unica di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998. Con la circolare n.50 del 5 aprile 2019 sono state  illustrate le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019 ed i diversi canali a disposizione dell’utenza, in continuità con quanto già previsto per l’anno 2018.

 Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019

Gli utenti in possesso di PIN, anche ordinario, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2019 dal sito dell’Inps accedendo alla propria area personale MyINPS o attraverso il seguente percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > Certificazione unica 2019 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN). Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, da richiedere agli Identity Provider accreditati dall’AGID.

Nell’interesse dell’utenza che non possiede le dotazioni e le competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi on-linel’Istituto ha approntato adeguate modalità alternative attraverso i seguenti canali di accesso: presso tutte le Strutture territoriali dell’Istituto è disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2019; con la circolare n. 113/2011, in tutte le Strutture territoriali dell’Istituto sono state istituite postazioni informatiche self-service, presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono direttamente procedere alla presentazione on-line delle domande di servizio, ovvero effettuare tutte quelle interazioni con gli archivi informatici dell’Istituto alle quali risultano abilitati, in un contesto connotato da affidabilità e sicurezza non soltanto tecnologica;

i soggetti titolari di utenza di posta elettronica certificata (PEC) possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2019; per l’acquisizione della Certificazione Unica 2019 è possibile, inoltre, avvalersi di un ente di Patronato, di un CAF o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità;

il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2019 anche presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio; in considerazione dell’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’Istituto, ormai da tempo è stato attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultraottantenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale – Categoria: Ciechi civili – indipendentemente dall’età, ecc.), denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della certificazione in argomento.

Rilascio della Certificazione Unica 2019 al soggetto non titolare

La Certificazione Unica 2019 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata sia da persona delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto. Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.

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