Riforma pensioni e flessibilità: il disegno di legge di Tommaso Nannicini

Riforma pensioni e flessibilità: il disegno di legge di Tommaso Nannicini

Il Governo formato dal Partito Democratico e dal Movimento Cinque Stelle sembra intenzionato a far completare alle pensioni Quota 100 il triennio di sperimentazione previsto. Tommaso Nannicini, senatore del Partito Democratico, membro della Commissione lavoro al Senato e professore ordinario di Economia Politica all’Università Bocconi, ritiene che non sia una scelta valida.

Nannicini ha evidenziato che nella Nafed mancano interventi risolutivi in tema di pensioni .”Non toccare #Quota100 perché destinata ad andare in esaurimento? No, serve una riforma complessiva che la superi senza aspettare che il problema generazionale marcisca per altri tre anni. Non ha senso che la nota di aggiornamento al #Def non affronti il nodo pensioni, una svista a cui bisogna rimediare”, ha dichiarato l’economista via social.

I limiti di Quota 100

Nel disegno di legge “Misure urgenti per la flessibilità e l’equità intergenerazionale del sistema
previdenziale. Delega al Governo per l’introduzione della pensione di garanzia”, con primo firmatario il senatore Nannicini, viene sottolineato come “gli interventi introdotti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in seguito agli stanziamenti finanziari previsti dalla legge di bilancio 2019 per creare nuove forme di flessibilità in uscita, piuttosto che portare a termine questo percorso di modifica della riforma Fornero, rendendolo strutturale ed equilibrato, reintroducono la logica degli interventi « tampone »“.

Nel testo viene precisato che con la misura di Quota 100 “si dà un forte vantaggio per soli tre anni ad alcune coorti di lavoratori (mediamente, uomini con redditi più alti della media che vivono nel Nord del Paese) e se ne scaricano i costi sugli altri pensionati (con il blocco delle indicizzazioni) e sulle giovani generazioni (accendendo nuovi debiti)”. “Si tratta di interventi non solo iniqui ma temporanei, che creeranno nuove – profonde – iniquità di trattamento quando si scoprirà che non potranno essere rinnovati, pena il rischio di far saltare del tutto i conti del sistema previdenziale”, ha chiarto Nannicini.

Riforma pensioni: l’idea di flessibilità in uscita e pensioni di garanzia per i giovani di Nannicini 

Il disegno di legge sulla riforma delle pensioni con primo firmatario il senatore Nannicini si articola in due parti: una dedicata alle misure a sostegno della copertura pensionistica dei giovani, attraverso ’introduzione della pensione di garanzia e la revisione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ed un’altra orientata a sostenere la flessibilità e l’adattabilità del sistema di protezione sociale, attraverso la stabilizzazione e l’estensione dei regimi speciali già vigenti e la revisione dei requisiti di accesso alla pensione anticipata.

L’articolo 1, in particolare, prevede la revisione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione di vecchiaia per tutti i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero per coloro che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Per questi soggetti, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di due sole circostanze: il possesso del requisito anagrafico già previsto dalla cosiddetta riforma Fornero (articolo 24, comma 6, del decretolegge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), come adeguato alla speranza di vita secondo la di sciplina vigente, e il possesso di un’anzianità contributiva non inferiore a venti anni.

L’articolo 2 del disegno di legge in oggetto reca una delega al Governo per l’introduzione della pensione di garanzia: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati all’introduzione della pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo”.

Pensione anticipata, Opzione donna

L’articolo 3 modifica la disciplina per l’accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo e introduce, a regime, la possibilità per tutti i lavoratori di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo al compimento di 64 anni di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.

L’articolo 4 prevede il progressivo superamento del regime sperimentale di « Opzione donna », attraverso la graduale convergenza verso i nuovi requisiti previsti dall’articolo 3 per l’accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo. In particolare, la norma prevede che, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo resti confermata, alle condizioni vigenti, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome (come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi della legislazione vigente).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il suddetto requisito anagrafico è incrementato di dodici mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito di 64 anni di età previsto a regime dall’articolo 3, comma 1, per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici.

Ampliamento e stabilizzazione dell’Ape sociale

L’articolo 5 del disegno di legge con primo firmatario Nannicini reca non solo l’ampliamento e la stabilizzazione della disciplina vigente dell’anticipo pensionistico (APE sociale), ma anche la sua estensione ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti, oggi esclusi da tale strumento di flessibilità riservato agli addetti a lavori particolarmente gravosi.

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