Riforma Ordinamento Penitenziario, le novità introdotte per il 4bis e le misure alternative!

Riforma Ordinamento Penitenziario, le novità introdotte per il 4bis e le misure alternative!

Riforma O.P., le ultime novità introdotte dai decreti delegati. Modificato anche l’articolo 4bis dell’ordinamento sui reati ostativi, vengono così eliminati gli automatismi e le preclusioni nel trattamento penitenziario volto alla riabilitazione del recluso. Dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri effettuata il 22 dicembre scorso, i decreti, manca ancora il passaggio alla commissione Giustizia del Senato per porre delle osservazioni non vincolanti ai decreti approvati. Per ora, quindi, in commissione Giustizia della Camera c’è lo schema di decreto legislativo recante la riforma dell’ordinamento penitenziario in attuazione della delega. Il testo in esame, reso pubblico, si compone di 26 articoli, suddivisi in 6 capi dedicati rispettivamente alla riforma dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, alla semplificazione dei procedimenti, alla eliminazione degli automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria. Tutti aspetti di vitale importanza per l’esecuzione penale volta al recupero delle persone e, nello stesso tempo, alla responsabilizzazione del detenuto.

La Modifica dell’articolo 4bis all’interno della riforma dell’ordinamento penitenziario.

La modifica dell’art. 4bis permette l’accesso al trattamento penitenziario a coloro che ne rimanevano esclusi a prescindere, i cosiddetti reati ostativi. Tale modifica rientra nell’eliminazione degli automatismi e di preclusioni nel trattamento penitenziario volto alla riabilitazione del recluso. L’art. 4 bis dell’attuale ordinamento stabilisce che alcune categorie di reati siano sottratte per legge alla rieducazione e al reinserimento nella società. C’è stata una leggera modifica, escludendo categoricamente i terroristi e appartenenti alla criminalità organizzata. Il decreto delegato dice che la limitazione ai benefici (lavoro all’esterno, permesso premio, misure alternative) in caso di sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata deve essere provata con elementi che provino la esistenza di tali legami: si legge infatti che devono essere acquisiti elementi che indichino la sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata (non bastando più come prima un semplice rimando al pensiero dell’Autorità Giudiziaria), con ciò implicando un’attività di accertamento e istruttoria che raccolga dati concreti e che non si fermi alla sola valutazione del Giudice.

In materia di reati di sessuali contro i minorenni (in particolare la prostituzione minorile e pornografia minorile, detenzione materiale pornografico minorile e iniziative di turismo per sfruttamento prostituzione minorile nonché violenza sessuale e di gruppo in danno di minori), nel valutare l’adesione al programma di riabilitazione, la modifica consente che il tribunale di sorveglianza valuti anche l’eventuale programma già iniziato dal condannato prima dell’inizio di esecuzione della pena – per esempio se abbia iniziato un percorso in fase cautelare in carcere o da libero in qualche comunità e l’abbia eseguito nell’attesa della sentenza definitiva – e che quindi, questo periodo (che potrebbe essere anche di anni in caso di processo ordinario e vari gradi di giudizio), venga considerato ai fini della valutazione senza dover imporre che il tempo di valutazione riparta da zero a decorrere dalla notifica dell’ordine di esecuzione, momento in cui tecnicamente si diventa definitivi.

Misure alternative, lavoro all’esterno e permessi premio.

Sempre sulla concessione delle misure alternative, lavoro all’esterno e permesso premio, oltre alla decisione della sorveglianza è previsto anche il parere del procuratore della repubblica in relazione al distretto di pronuncia della condanna. Inoltre, se il procuratore in questione ritiene che ci possano essere ancora esigenze di sicurezza da tutelare o collegamenti con le organizzazioni criminali, ne dà notizia al magistrato di sorveglianza che ha 30 giorni di tempo per acquisire elementi per provare se effettivamente sussistano tale emergenze. Altra modifica importante è l’esclusione del divieto del lavoro esterno, permessi premio, misure alternative nel caso in cui la procura antimafia stabilisca che non ci sia più il collegamento con la criminalità organizzata.

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