Riforma del processo civile, la questione del regime transitorio

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Nell’articolato della riforma civile Cartabia (Dlgs n. 149/22) non sfugge – come rivela il sito ntplusdiritto.ilsole24ore.com – l’intentoorientativo” dell’articolo 35 che, con l’intento di regolamentare il passaggio dalla normativa precedente a quella nuova, tenuto conto sia dei procedimenti pendenti sia di quelli di nuova instaurazione, detta la disciplina transitoria, ma il cui testo è apparso “caleidoscopico”, essendo risultato oggetto di molteplici adattamenti normativi succeduti in poche settimane.

Differenti criteri di applicazione!

In effetti il legislatore delegato ha individuato una timeline con date diverse e, nel contempo, differenti criteri di applicazione delle norme contenute nella riforma. Il primo comma, nella primissima formulazione, stabiliva un criterio generale optando per l’applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, calendarizzando talune eccezioni cronologiche per l’entrata in vigore di specifiche norme.

La Legge di Bilancio.

La Legge di Bilancio ha emendato l’articolo 35 (della riforma Cartabia) in più punti, sostituendo la data del 30 giugno 2023 con una precedente: il 28 febbraio 2023, pur facendo permanere l’entrata in vigore (presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione) dal 1° gennaio 2023.

Il Decreto Milleproroghe.

L’articolo 8, comma 8, del decreto cd. milleproroghe (convertito in legge n. 14/2023) reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell’ambito del processo civile, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva.

Il decreto PNRR 3.

Il decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023 (cosiddetto PNRR 3, il cui iter di conversione deve ancora iniziare) ha previsto una serie di disposizioni in materia di giustizia, dalla digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici, dall’obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice fino al deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

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