Riforma del processo civile: il potenziamento delle ADR

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La legge 26.11.2021 n.206 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell’intero schema del processo civile, con lo scopo di renderlo celere ed efficiente. Come spiega il sito Diritto.it, entro due anni, nel rispetto dei principi procedurali dettati dalla Legge stessa, potranno essere adottate disposizioni integrative e correttive degli stessi decreti legislativi. Fra le più importanti novità della riforma vi è il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Il Decreto 28/10 aveva introdotto incentivi fiscali per il potenziamento della mediazione: l’esenzione dall’imposta di registro per gli accordi raggiunti in sede di mediazione aventi valore fino ad euro 50.000,00 e, in caso di eccedenza, la tassazione della sola maggiore somma (art.17 comma 3). C’era poi un credito d’imposta fino ad euro 500,00 in caso di successo della mediazione, che fosse commisurato all’indennità dovuta all’Organismo; credito ridotto della metà in caso di mancato accordo (art.20 D.Lgs.vo 28/10).

È previsto un ulteriore credito d’imposta parametrato al contributo unificato dovuto per il giudizio “..che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione”. Il Patrocinio a Spese dello Stato sarà esteso anche alla mediazione ed alla negoziazione assitita. Gli Organismi di Mediazione potranno usufruire di un credito d’imposta “…commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato”.

Mediazione obbligatoria!

La riforma prevede l’ampliamento delle materie in cui sarà esperibile la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art.1 comma lett.c) Si prevede l’estensione della mediazione obbligatoria ai contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura. La legge delega conferma la presenza dell’assistenza tecnica del difensore nelle materie in cui la mediazione è prevista come obbligatoria e prevede che la condizione si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.

Mediazione delegata!

Per realizzare il potenziamento degli strumenti ADR, è previsto che venga valorizzata e potenziata la mediazione delegata “..in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università..l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione”. Vengono previsti percorsi formativi per i magistrati in materia di mediazione e la “valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito a mediazione o comunque mediante accordi conciliativi al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi “(art.1 comma 4 lett.o).

Negoziazione assistita!

Sarà possibile il ricorso alla negoziazione assistita per le controversie in materia di lavoro (art.409 cpc), senza che ciò implichi assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a condizione che ogni parte sia assistita da un avvocato e ove ritenuto opportuno da un proprio consulente del lavoro[9] . Per semplificare la procedura è prevista l’adozione di un modello unico di convenzione di negoziazione assistita elaborato dal Consiglio Nazionale Forense (art.1 comma 4 lett.r).

Nell’ambito di tale procedura, ci sarà un’attività istruttoria denominata “di istruzione stragiudiziale” svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, “…consistente nell’acquisizione delle dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all’articolo 2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente”. La legge detta criteri direttivi cui tale attività di istruttoria stragiudiziale dovrà essere condotta (art.1 comma 4 lett.t). In materia di famiglia e minori, è previsto che la negoziazione assitita possa essere applicata anche per la regolamentazione di accordi tra genitori di figli nati fuori dal matrimonio e per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate.

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