Requisiti per la pensione di vecchiaia ed anticipata: esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita

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Con la circolare Inps n.126 del 28 dicembre 2018 si informa che dal 1° gennaio 2019, ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività cosiddette gravose e degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

La circolare specifica quali sono i lavoratori appartenenti a queste categorie e fornisce informazioni sui termini di pagamento delle indennità di fine servizio e sulle modalità di presentazione della domanda di pensione. L’articolo 1, comma 147, della legge n. 205/2017 prevede che “per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Requisiti per la pensione di vecchiaia ed anticipata

Pertanto, ai requisiti anagrafico e contributivo, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, della legge n. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016, commisurati rispettivamente a 3 e 4 mesi, non si applicano quelli relativi per il biennio 2019/2020, pari a 5 mesi ai sensi del decreto direttoriale 5 dicembre 2017 del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ne consegue che nei confronti degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6 della legge n. 214/2011, è fissato, anche per il biennio 2019/2020, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, a condizione che gli stessi abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Per i medesimi soggetti il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011, rimane fissato per il biennio 2019/2020 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Pensioni e lavori gravosi

Ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), come specificato dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sono considerati gravosi i seguenti profili lavorativi: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

L’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi a decorrere dall’anno 2019, trova applicazione nei confronti delle categorie professionali di cui sopra a condizione che il soggetto abbia svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni di attività cosiddetta gravosa.

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