Reddito e pensioni di cittadinanza: pubblicata la circolare Inps

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Con la circolare n.43 del 20 marzo 2029 l’Inps ha illustrato la normativa che disciplina le richieste per l’accesso al  Reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza,  misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il nucleo sia già beneficiario del Reddito di cittadianza, la Pensione di cittadinanza decorre, senza la necessità di presentare una nuova domanda, dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi della normativa sull’aspettativa di vita.

Richiesta del Reddito/Pensioni di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.). La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it.

Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il modulo di domanda, predisposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, con provvedimento dell’INPS, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è allegato alla circolare ed è pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (d’ora in poi ISEE), il modulo di domanda rimanda alla corrispondente Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi DSU), a cui la domanda stessa è successivamente associata dall’INPS. L’Inps, previa verifica dei requisiti, definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.

Circolare Inps sul Reddito e pensioni di cittadinanza

Nella circolare Inps n. 43 del 20 marzo 2019 vengono ricordati i requisiti, di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, di compatibilità, che i richiedenti devono possedere per avere diritto al beneficio;  gli elementi su cui è calcolato il beneficio economico;  le variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio.

Reddito di cittadinanza e abrogazione del ReI 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4/2019, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019. Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc. L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.

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