Reddito e pensioni di cittadinanza: le novità dalla Legge di Bilancio 2020

Pensioni d'accompagnamento, le ultime novità

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, in vigore dal 1° gennaio 2020 stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, siano stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza  e di Pensione di cittadinanza introdotti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La presentazione delle istanze può avvenire anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l’Inps ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).

Finanziamento delle attività per il Reddito e le Pensioni di cittadinanza

Ai fini del finanziamento delle attività per il Reddito e le Pensioni di cittadinanza, a decorrere dall’anno 2020 (ai sensi dell’articolo 5, comma, 1 del decreto-legge n. 4 del 2019), da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Reddito e le Pensioni di cittadinanza sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Riduzione di spesa 

Agli oneri derivanti dall’attuazione di tali  disposizioni, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa (articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e a decorrere dall’anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo (articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

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