Reddito e pensioni di cittadinanza: integrazione delle domande presentate a marzo 2019

Approvato il bilancio preventivo 2018 dell’Inps

Da oggi 4 ottobre 2019  i percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza che hanno presentato la domanda nel mese di marzo possono integrare la domanda collegandosi al sito dell’Ente per compilare un’autocertificazione che renderà possibile la prosecuzione nella percezione del beneficio economico senza dover presentare una nuova domanda d’accesso.

L’integrazione si rende necessaria in quanto le prime domande di reddito o pensione di cittadinanza sono state presentate a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato, il 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge 28 marzo 2019, n. 26) del Decreto Legge istitutivo (Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4).

La legge di conversione ha pertanto previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta. Le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state conseguentemente poste in pagamento fino a settembre 2019.

Integrazione della dichiarazione di responsabilità

A decorrere da ottobre 2019, come previsto dalla normativa citata, occorre allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da coloro che hanno presentato la domanda di Reddito di cittadinanza nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto, conformemente ai nuovi modelli. In particolare, nel messaggio Inps n. 3568/ 2019 si richiama l’attenzione sulla dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c-bis) resa dal richiedente il beneficio in ordine alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 4/2019.

Modalità di integrazione della domanda 

Per evitare che i beneficiari di Rdc/Pdc con domanda presentata a marzo e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate collegandosi al sito web dell’Ente previdenziale oppure rivolgendosi agli sportelli dell’Inps, oppure degli intermediari (CAF e Patronati), che sono stati informati dell’indispensabilità di procedere all’integrazione delle domande.

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