Reddito di Inclusione e Carta acquisti ordinaria: gli effetti della rivalutazione 2020

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Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 15 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 278 del 27 novembre 2019, recante “Valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019”, ha stabilito all’art. 2: “La  percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo”.

A seguito dell’emanazione del decreto  sono stati rivalutati gli importi dei trattamenti previdenziali e assistenziali. Con la circolare Inps n. 147 del 2019 sono stati descritti i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2020. Il decreto in oggetto determina degli effetti anche sul Reddito di Inclusione (ReI) e sulla Carta acquisti ordinaria.

Rivalutazione dell’importo dell’assegno sociale e del ReI

Il beneficio economico del ReI (articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147) è soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all’ammontare annuo dell’assegno sociale maggiorato del 10%, (articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335). L’importo dell’assegno sociale per il 2020 è di 5.977,79 euro annui. Con la maggiorazione del 10%, esso diventa pari a 6.575,56 euro, che costituisce il valore massimo dell’ammontare del Reddito di Inclusione per l’anno 2020.

Valori soglia ISEE e  trattamenti per l’accesso alla Carta acquisti ordinaria

A seguito della perequazione stabilita per il 2020, il valore dell’indicatore ISEE deve essere inferiore a 6.966,54 euro. L’Inps precisa che tale valore rileva sia per la Carta acquisti minori che per la Carta acquisti  ultrasessantacinquenni.

Il valore dei redditi e dei trattamenti dei pensionati deve essere di importo inferiore a 6.966,54 euro, se il richiedente/titolare è di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.288,72 euro se il richiedente/titolare ha una età non inferiore a 70 anni. Tale valore ha rilevanza solo per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni.

Variazione del periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, conseguentemente la validità delle DSU, dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare. (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). Le DSU presentate nell’anno 2019 sono quindi scadute il 31 dicembre 2019. I titolari di Carta acquisti ordinaria e di ReI, quindi, dovranno presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per continuare a beneficiare della misura. In mancanza di tale adempimento, l’erogazione dei benefici sarà sospesa fino alla presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica valida.

Ne segue che l’elaborazione della mensilità di gennaio 2020 del ReI avverrà, entro il termine dello stesso mese solare sulla base della DSU 2020. Per la Carta acquisti ordinaria, invece, l’elaborazione avverrà entro il termine del mese di febbraio 2020.

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