Reddito di Cittadinanza, tutte le novità dopo il DL Aiuti bis

In seguito a tutta una serie di polemiche e precisazioni, il Reddito di Cittadinanza si arricchisce di nuovi aspetti che dovrebbero rendere più efficace il sussidio. Nel DL Aiuti bis è stato introdotto un articolo che disciplina in maniera più rigida il RdC. Il confronto con certi difetti della misura ha consentito al governo di trovare soluzioni che vadano verso lo scopo per cui è stata istituita.

Come spiega il sito Informazioneoggi.it, fino a oggi i percettori del Reddito di Cittadinanza si sono accontentati dell’importo mensile e hanno accantonato la ricerca del lavoro. Benché ci siano regole in base alle quali perdere il diritto al sussidio sia molto semplice – basta rifiutare tre offerte di lavoro – il numero dei disoccupati e inoccupati con RdC cresce. Prima del DL Aiuti, le offerte di lavoro rifiutate conteggiate nel calcolo risultavano essere solamente quelle dei Centri per l’Impiego. Con la pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale, anche le proposte avanzate da datori di lavoro privati e rifiutate saranno valide al fine del conteggio dei rifiuti che porta alla perdita del diritto alla prestazione.

Da oggi, quindi, rifiutare un’offerta di un’azienda privata sarà come rifiutare la proposta di lavoro avanzata da un Centro per l’Impiego. Arrivati a tre rifiuti la misura decadrà e ci si ritroverà senza occupazione e senza ricarica mensile. Restano attive, invece, tutte le condizioni per il mantenimento della misura. La ricerca attiva del lavoro, la sottoscrizione del patto per il lavoro, la registrazione sull’apposita piattaforma con consultazione quotidiana e l’accettazione di due offerte di lavoro congrue.

Offerta congrua!

Oltre a ciò, il percettore di RdC deve rendersi disponibile a sostenere colloqui psicoattitudinali e prove di selezione per un’assunzione. Per offerta di lavoro congrua si intende una proposta in linea con le prerogative del beneficiario della prestazione e che rispetti determinate condizioni con riferimento al luogo di lavoro. La prima offerta dovrà essere entro gli 80 km dalla residenza del percettore oppure raggiungibile con i mezzi di trasporto in massimo 100 minuti. La seconda offerta potrà riguardare un lavoro in qualsiasi zona dell’Italia. Entrambe le condizioni valgono per le proposte occupazionali a tempo determinato e part time e per il rinnovo dell’RdC (ricordiamo che è obbligatorio dopo i 18 mesi). La decadenza della misura dopo il rinnovo avverrà in caso di una sola offerta rifiutata.

 

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