Reddito di Cittadinanza: residenza anagrafica ed effettiva

Reddito di Cittadinanza, pagamenti anticipati per il mese di febbraio 2022

Il Tribunale del Lavoro di Palermo ha dato torto all’INPS che aveva sospeso il Reddito di Cittadinanza a una donna in quanto era risultata irreperibile presso il proprio indirizzo di residenza anagrafica tra il mese di febbraio e il mese luglio 2020. In virtù delle testimonianze dell’ex convivente e di un vicino di casa i suoi legali sono riusciti a dimostrare che la ricorrente in quei mesi aveva abitato a Palermo.

La residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica!

Come riporta il sito Palermotoday.it, nello scorso mese di giugno, l’INPS aveva sospeso alla donna l’erogazione del sussidio perché, secondo l’Istituto, era risultata priva di residenza anagrafica dal febbraio 2020 al luglio del 2020. Ma dopo un ricorso d’urgenza al tribunale di Palermo, sezione Lavoro, presentato lo scorso agosto dagli avvocati Pier Luigi Licari e Francesca Badalamenti, una donna che vive con il figlio ha riottenuto la corresponsione del beneficio. “La residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica tenuto conto che quest’ultima costituisce solo una presunzione circa il luogo di residenza effettiva che può, quindi, essere oggetto di prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito”, si legge nell’ordinanza cautelare del giudice Dante Martino.

Le testimonianze a favore della donna!

Oltre a ciò il giudice fa riferimento a due testimonianze. La prima è quella dell’ex convivente il quale ha dichiarato che la donna aveva con lui vissuto in un’abitazione dello Zen “anche se formalmente lei non risultava abitare lì, perché il Comune non accettava la sua residenza, dal momento che io ero moroso nel pagamento del canone annuale”. L’uomo ha anche precisato di aver convissuto con la ricorrente nel periodo della pandemia. A confermare quanto affermato dall’ex compagno anche la testimonianza di un vicino di casa.

Per diversi mesi senza alcuna entrata!

La donna, dopo lo stop all’erogazione del RdC, in questi mesi si era ritrovata senza alcuna entrata e aveva accumulato morosità nel pagamento di affitto e bollette. “Abbiamo ritenuto che il ricorso d’urgenza fosse lo strumento più adatto alla tutela degli interessi della nostra assistita, sussistendo, a nostro avviso, entrambi i requisiti richiesti dalla legge, ossia il danno che la stessa avrebbe irreparabilmente patito, insieme alla sua famiglia, nell’attesa di una sentenza di merito e la probabile fondatezza del diritto richiesto”, dichiarano gli avvocati Licari e Badalamenti. 

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