Reddito di Cittadinanza: il rinnovo della domanda!

Reddito di Cittadinanza, sei mesi extra, per chi?

Le famiglie che hanno percepito il Reddito o la Pensione di Cittadinanza da aprile 2019 si son visti accreditare a settembre l’ultima rata del sussidio. Chi ha beneficiato della prestazione fin dalla prima erogazione ha ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è considerata “Terminata”. Dunque, se vuole continuare a ricevere il sussidio, deve provvedere al rinnovo della domanda.

Ricapitolando, chi ha raggiunto il limite massimo di diciotto mesi previsto dal Decreto legge n. 4/2019, in base alla stessa normativa può presentare una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza, previa sospensione di un mese, cioè a decorrere da ottobre 2020. Diversamente, questo iato temporale non è previsto per i beneficiari della Pensione di Cittadinanza.

Accettare la prima offerta di lavoro congrua!

In effetti, nel caso del RdC il rinnovo è tuttavia soggetto a regole più strette per i familiari che sottoscrivono il cosiddetto “Patto per il lavoro”. Questi infatti, pena la decadenza dal sussidio, sono tenuti ad accettare la prima offerta di lavoro congrua, ovunque collocata sul territorio nazionale. Al fine di chiarire le modalità di presentazione delle domande di rinnovo e il conteggio dei primi diciotto mesi, l’INPS è intervenuta con il messaggio n. 3627 dell’8 ottobre 2020.

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