Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza per i cittadini extracomunitari: le ultime novità

Pensioni d'accompagnamento, le ultime novità

L’Inps ha fornito chiarimenti in merito alle domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea per il Reddito di Cittadinanza e le Pensioni di cittadinanza, con il messaggio n. 4516 del 3 dicembre 2019. L’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, prevede l’obbligo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di produrre in fase istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999. Con tale certificazione devono essere comprovati i requisiti reddituali e patrimoniali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del D.L. n. 4/2019, nonché la composizione del nucleo familiare.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 21 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 novembre 2019, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha definito l’ambito di applicazione della norma di cui al predetto comma 1–bis, con le relative modalità attuative. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2009, i soli cittadini degli Stati o territori individuati nell’allegato che costituisce parte integrante del decreto medesimo. L’Inps ha illustrato le conseguenze sulle domande di Reddito/Pensione di cittadinanza (Rdc/Pdc) presentate dai cittadini non comunitari.

Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate dal 1° aprile 2019

Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale – delle eventuali mensilità arretrate maturate.

Le domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea, cittadini di uno degli Stati o territori di cui all’allegato al decreto interministeriale, dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019, il cui contenuto è stato esplicitato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2019.

Tali cittadini sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente una apposita certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall‘autorità consolare italiana, limitatamente, ai sensi del citato articolo 1, comma 1, del decreto, all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero. Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare dei cittadini non appartenenti all’Unione europea non devono essere oggetto della certificazione integrativa in oggetto.

Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentato a marzo 2019

Le domande presentate a marzo 2019, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 4/2019, come chiarito con il messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019, devono essere oggetto di integrazione delle dichiarazioni non rese all’atto della domanda, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 .

Le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari, anche se per le stesse sia già stata rilasciata la dichiarazione integrativa di responsabilità, resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale. Tali cittadini, infatti, sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge richiamato, come specificato alla precedente lettera B) del paragrafo 1 del presente messaggio.

Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale, che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità, di cui al citato messaggio n. 3568/2019, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.

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