Reddito di Cittadinanza, cambiano ancora gli importi. Scopriamo le novità

Reddito di Cittadinanza: obbligatorio dal 1 febbraio il super green pass per i percettori. Le ultime novità

L’INPS ha reso noto il nuovo metodo di calcolo dei redditi familiari per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza: il valore corrente delle prestazioni assistenziali, percepite da tutti i componenti il nucleo percettore, è stato oggetto di aggiornamento, con conseguente incidenza sugli importi. Il reddito familiare va determinato “al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”, quali, per esempio, l’indennità di accompagnamento.

Ad oggi, però – come spiega il sito Quifinanza – il valore corrente delle prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ossia: Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali; Assegno di maternità dei Comuni (MAT); Assegno per il nucleo familiare dei Comuni; Pensione sociale e assegno sociale; Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).

Reddito di Cittadinanza: il cambio degli importi!

Delle nuore regole di calcolo INPS si dovrà tenere conto già per gli importi di gennaio. Infatti, spiega l’Istituto in una sua nota, “a seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento”, e acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: “a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con il medesimo meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi”.

Resta invece confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della condizione di disabilità. L’adeguamento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione del Reddito di Cittadinanza, si considerano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare: maggiorazioni dell’assegno sociale; maggiorazione dell’aumento della pensione sociale; maggiorazione sociale; importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo; quattordicesima.

Variazione dell’importo!

E dunque, a partire dalla mensilità gennaio 2022, si potrà determinare la variazione dell’importo della rata della prestazione RdC rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.

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